Presentare un ricorso su un verbale di contestazione emesso
Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2023, 11:27
Innanzitutto occorre precisare che la Polizia Municipale non può annullare direttamente gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione emessi, se non per evidente errore materiale (targa inesistente, strada inesistente, …).
Il ricorso non può essere presentato sul semplice avviso di violazione, ma solo sul verbale debitamente notificato (direttamente dall’agente accertatore in fase di contestazione della violazione o successivamente all’accertamento della violazione avvenuta mediante compilazione di avviso di violazione non pagato dal trasgressore).
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto del luogo di commessa violazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo portale della Prefettura di Siena (S.A.N.A.), oppure presso gli uffici del Comando o dei Distretti Territoriali. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc.
Si ricorda che a norma dell’art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione. Con sentenza n°114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON è più dovuto alcun deposito cauzionale. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 meglio nota come finanziaria 2010 prevede l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81. Dal 1/1/2010 la presentazione del ricorso al giudice di pace non è più gratuita. In caso di ricorso al Giudice di Pace deve essere effettuato il pagamento anticipato del “Contributo Unificato”.
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