Pagare le sanzioni al Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2023, 11:25
l cittadino che ha ricevuto un AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE (foglio di colore rosa) al Codice della Strada può pagarlo, secondo le modalità di seguito indicate, entro 10 giorni dall’accertamento.
- presso un qualsiasi Ufficio Postale:
l’importo del pagamento in misura ridotta può essere pagato mediante versamento su c/c postale n. 88354907, intestato a UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA IR.NE SA.NI AMM. CODICE DELLA STRADA, utilizzando il bollettino allegato;
sulla ricevuta devono essere indicati:
– nominativo del proprietario del veicolo
– numero e data dell’avviso di violazione
– targa del veicolo
- presso gli uffici del COMANDO e dei 5 DISTRETTI TERRITORIALI:
» Comando Corpo di Polizia Municipale Amiata Val d’Orcia, Via del Colombaio, Castiglione d’Orcia Loc. Gallina, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
» Distretto di Abbadia San Salvatore, Via Roma, 2, dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
» Distretto di Castiglione d’Orcia, Viale G. Marconi, 13, Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
» Distretto di Piancastagnaio, Viale A. Gramsci, 55, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00;
» Distretto di Radicofani, Via R. Magi, 59, martedì e giovedì dalle ore 11:30 alle ore 13:00;
» Distretto di San Quirico d’Orcia, Piazza Chigi, 2, mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 11:30, sabato dalle ore 09:30 alle ore 10:30.
- On line mediante:
- la piattaforma IRIS della Regione Toscana
- la piattaforma dei pagamenti PagoPA, indicando numero e data di accertamento e targa del veicolo, (il sistema di pagamento è utilizzabile solo se l’accertamento risulta inserito nel sistema informatico)
Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell’avviso di accertamento di violazione entro il termine di 10 giorni, al proprietario del veicolo sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE maggiorato delle spese di notifica, da pagare, con le medesime modalità previste per l’avviso di accertamento di violazione, nel modo che segue:
– SANZIONE RIDOTTA DEL 30%, OLTRE ALLE SPESE, ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE O CONTESTAZIONE DEL VERBALE.
– INTERO IMPORTO DELLA SANZIONE, OLTRE ALLE SPESE, DAL 6° AL 60° GIORNO DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE O CONTESTAZIONE DEL VERBALE.
Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine dei 60 giorni, l’importo previsto, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.
Il cittadino che ha ricevuto un VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (direttamente dalle mani dell’agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagarlo, secondo le modalità previste per il pagamento dell’avviso di violazione, entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata (che vale come notifica).
TEMPO SI CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO
Le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell’avvenuto pagamento.
RATEAZIONE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
È possibile presentare un’istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del CdS. Per saperne di più clicca qui.
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