Catasto aree percorse dal fuoco
Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023, 13:38
Il catasto delle aree percorse da fuoco è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 54 del 26/06/2023.
Delibera di Giunta n. 54 del 26/06/2023
Allegato A - Aggiornamento Aree percorse dal fuoco al 31/12/2022
Nei boschi percorsi da fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi da fuoco, si applicano i divieti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 76 della Legge Regionale n. 39/00 e nello specifico:
Comma 4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis comma 2.
Comma5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
Comma6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.