Rateazione sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada

Ultima modifica 31 agosto 2023

Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del CdS – articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Chi può fare la richiesta

  • Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.
  • Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ed il limite di reddito (di €10.628,16) è aumentato di € 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi.
  • La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200.

Cosa fare

  • La richiesta deve essere presentata, presso gli Uffici del COMANDO o dei 6 DISTACCAMENTI DEL CORPO, secondo i giorni e gli orari indicati nella Sezione Uffici e Servizi Associati – Corpo di Polizia Municipale Associato,  entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, utilizzando il modello appositamente predisposto.
  • Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata:
    • fino ad un massimo di 12 rate se l’importo dovuto non supera € 2000;
    • fino ad un massimo di 24 rate se l’importo dovuto non supera € 5000;
    • fino ad un massimo di 60 rate se l’importo supera € 5000.

In ogni caso, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.

  • Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma primo, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, pari al 4,5% annuo.

La sola presentazione dell’istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto (art.203 C.d.S), ovvero il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).

Tempi e procedure

  • Entro 90 giorni dalla presentazione dell’Istanza, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
    Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
  • In caso di accoglimento dell’istanza, il Comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
  • Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, determina l’automatica decadenza del beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi della comma 3, art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
  • In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se è stata presentata tramite spedizione.

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